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 Assicurazione Viaggi

 

 Assicurazione Viaggi   AIG-ACI GLOBAL

 


numero verde 800 090 404

Per chiamate dall'estero +39 02 66 16 56 74

telefax   +39 02 66 10 09 44

 

 

 

POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

 

I  testi del presente Certificato sono un estratto della polizza Tour Operator. Ai fini legali vale esclusivamente il testo integrale della polizza sottoscritta dal Contraente.

IN COLLABORAZIONE CON

 

AIG

  

 

X

Spese Mediche

   5.000,00

 

X

Responsabilità Civile in Viaggio

    50.000,00

                  

 

 

NOTA INFORMATIVA

predisposta ai sensi dell’art. 185, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209,Codice delle Assicurazioni Private, ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 Giugno 1997, n. 347/D del 5 Novembre 1998,n. 420/D del 7 Novembre 2000 e n. 502/D del 25 Marzo 2003.

 

ASSIMOCO S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - di seguito denominata “l’Impresa” - fornisce al Contraente le seguenti informazioni, che hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali: per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni Generali e Particolari contenute in polizza.

 

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

1. Denominazione: ASSIMOCO S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo.

2. Autorizzazione: L’lmpresa è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’lndustria, del Commercio e dell’Artigianato del 11/06/1979 - Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18/07/1979. 3. Sede Legale: La Sede Legale e la Direzione Generale della Compagnia sono in Italia a Segrate (Ml) Centro Direzionale “Milano Oltre” - Palazzo Giotto - Via Cassanese 224.

 

B) INFORMAZIONI RELATIVE A TUTTI I CONTRATTI

Legislazione applicata

Premesso che le Parti, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 07/09/2005, n. 209,

hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile al contratto, l’Impresa propone di applicare quella italiana.

Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, le disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana e le norme imperative del diritto italiano hanno prevalenza su quelle della legislazione scelta.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Assimoco S.p.A.- Ufficio Reclami Premi e Gestione-Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 0226962407 o via e-mail all’indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Via Cassanese,224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 0226962405 o via e-mail all’indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all’organo previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo) faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente.

Prescrizione

Con il termine “prescrizione” si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio

dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell’art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

Ai sensi dell’art. 2947 C.C. II comma, il diritto di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, si prescrive in due anni.

Sl RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ Dl LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA Dl SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI Dl INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO Dl SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI.

 

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione:  il contratto di Assicurazione.

Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Centrale Liquidativa:  la struttura di ACI Global S.p.A. costituita da risorse umane e da attrezzature tecniche che istruisce e liquida i sinistri a rimborso afferenti i rami diversi dal ramo 18° Assistenza.

Centrale Operativa:  la struttura di ACI Global S.p.A. costituita da risorse umane e da attrezzature tecniche, in funzione 24 ore su 24  tutti i giorni dell'anno, che organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

Certificato assicurativo: documento consegnato ad ogni Assicurato al momento della prenotazione del Viaggio e riportante il numero identificativo e l’estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.

Documento di trasporto: biglietto di viaggio in: treno (prima classe), aereo (classe economica),  nave (classe turistica) o altro mezzo di trasporto.

Europa:       Italia, tutti i Paesi europei (sino ai confini dei Monti Urali) ed inoltre Canarie, Madera ed i seguenti Paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia (limitatamente alla parte europea).

Familiare: coniuge/convivente (purché risultante dallo stato di famiglia), figlio/a, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero/a.

Franchigia: l’importo, espresso in cifra fissa od in percentuale, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.

Frazionamento: suddivisione dell’annualità assicurativa in periodi di tempo scelti dal Contraente per le modalità di pagamento del Premio annuo.

Frontespizio: il documento sottoscritto dalle parti che forma parte integrante della Polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni  obiettivamente constatabili.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Italia:  il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia improvvisa:  Malattia di acuta insorgenza che non sia una manifestazione seppur acuta di una Malattia preesistente.

Malattia preesistente: Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista.

Mondo:  tutti i Paesi del mondo (compresi Italia ed Europa).

Nucleo familiare:  le persone risultanti dallo  stato di famiglia.

Polizza:  il documento che prova l’Assicurazione.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Premio annuo: la somma di denaro dovuta dal Contraente per l’intera annualità assicurativa.

Premio alla firma:         la somma di denaro dovuta dal Contraente per il periodo intercorrente dalla data decorrenza Polizza alla data emissione prima quietanza.

Premio minimo: la somma di denaro che il Contraente si obbliga a versare in ogni caso alla Società, nel corso dell’annualità assicurativa, e che è da intendersi garantito a favore della Società stessa.

Premio rate successive: la somma di denaro dovuta dal Contraente in relazione al Frazionamento del Premio annuo reso operante.

Premio di regolazione:  la somma di denaro dovuta dal Contraente a conguaglio del Premio annuo.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente come risulta da certificato anagrafico.

Ricovero:  la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

Scoperto:  la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato.

Sinistro:  il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società:  ASSIMOCO S.p.A.

Vettore: società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.

Viaggio:      lo spostamento dell’Assicurato dalla propria Residenza e/o il soggiorno, organizzato dal Contraente nei termini e con le modalità previste dal contratto di Viaggio.

 

SEZIONE II -  NORME SPECIFICHE

Decorrenza e durata delle garanzie

Premesso che la garanzia è operante per gli Assicurati partecipanti al Viaggio organizzato dal Contraente e per il periodo di durata del Viaggio stesso, resta inteso che:

1.         La garanzia Annullamento Viaggio (se operante) decorre dalle ore 24 della data di iscrizione al Viaggio od al soggiorno e termina all'inizio del Viaggio stesso o del soggiorno, considerando come inizio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe essere presente nel luogo di partenza o di locazione.

2.         Le altre garanzie previste in Polizza, hanno efficacia dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno e terminano alla data di conclusione del Viaggio o del soggiorno (salvo quanto diversamente previsto alle singole prestazioni) fermo restando che, comunque, l’efficacia delle garanzie rese operanti, non sarà maggiore di 60 giorni consecutivi dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno.

3.         Gli Assicurati in data precedente alla eventuale disdetta della Polizza, restano comunque in copertura sino alla scadenza prevista dalle singole garanzie.

4.         Limitatamente agli Assicurati residenti e domiciliati all’estero in Paesi extra Unione Europea (Svizzera esclusa), tutte le prestazioni di Assistenza che prevedano l’erogazione dei servizi alla Residenza, saranno erogate unicamente sino alla località di partenza del Viaggio in Italia.

5.         Per gli Assicurati residenti e domiciliati all’estero il cui Viaggio si svolga in Italia, tutte le prestazioni di Assistenza che prevedano l’erogazione dei servizi alla Residenza, saranno erogate sino alla effettiva località di Residenza degli Assicurati, salvo quanto diversamente previsto alle singole prestazioni.

Massimali e limiti

1.      Resta inteso fra le Parti che la copertura assicurativa è prestata per le garanzie, con le relative somme assicurate e con i parametri tariffari, indicati sul Frontespizio di Polizza.

2.      Per le garanzie previste in Polizza, fatta eccezione per la garanzia Assistenza, qualora nel Sinistro siano coinvolti più Assicurati, anche se con polizze diverse emesse dalla Società, e la somma dei singoli indennizzi ecceda il Massimale previsto per Sinistro, resta inteso che la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato nei limiti

del Massimale complessivo e proporzionalmente ai massimali individuali, riducendo l’Indennizzo spettante ai singoli Assicurati.

3.      Limitatamente alla garanzia Assistenza, il limite massimo di spesa complessiva a carico della Società per l'erogazione delle prestazioni previste a seguito di uno stesso Sinistro che coinvolga più assicurati è di € 52.000,00 per Sinistro. In caso di eccedenza di spesa rispetto al limite suddetto, l'importo che la Società terrà a proprio carico, per l'erogazione delle prestazioni, sarà suddiviso proporzionalmente tra gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.

Estensione territoriale

L’Assicurazione, salvo eventuale diversa indicazione alle singole garanzie, è valida per i sinistri avvenuti in tutti i paesi riguardanti il Viaggio regolarmente comunicato alla Società. In particolare: 

-           dalla stazione di partenza a quella di arrivo del Viaggio in Italia, se lo stesso avviene in treno, aereo, pullman, nave;

-           ad oltre 50 km dal luogo di Residenza dell’Assicurato, nel caso di Viaggio in auto od altro mezzo non sopracitato.

Conto terzi

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1891 del Codice Civile. Il Contraente si  obbliga a consegnare a ciascun Assicurato all'atto della sua iscrizione al Viaggio, il Certificato assicurativo contenente le prestazioni assicurative nonché gli obblighi e le incombenze in caso di Sinistro, ivi compreso quanto previsto al consenso al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/2003). Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contraente nei confronti degli Assicurati, nel caso di richieste di Indennizzo od Assistenza escluse per qualsiasi motivo dalla presente Polizza. Il Contraente si obbliga a dare preventiva comunicazione alla Società di ogni informazione riguardante testi e materiali pubblicitari da lui divulgati nessuno escluso che direttamente o indirettamente facciano riferimento sia alla Polizza che al logo/marchio del prodotto o delle società, essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società.

Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute - mancato utilizzo  delle prestazioni

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni che si accertino non dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. La Società ha il diritto di richiedere all’Assicurato o chi per esso l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato, nel caso in cui la Centrale Operativa abbia provveduto al suo rientro.

Qualora l’Assicurato non usufruisca (od usufruisca solo parzialmente) di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Limitazioni di responsabilità

La Società non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza nonché per l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Inoltre, con riferimento a prestazioni di assistenza sanitaria, anche di trasporto, la Società subordina l’erogazione delle medesime alla valutazione medica espressa dai sanitari della Centrale Operativa, anche di concerto con medici in loco, salvo in ogni caso il rispetto delle norme tutte vigenti in Italia e nei paesi interessati e, comunque, nel rispetto della sicurezza dell’Assicurato e dei terzi.

 

SEZIONE III - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE

A) ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA

Oggetto della garanzia

La Società fornisce all’Assicurato, iscritto e partecipante al Viaggio organizzato dal Contraente, al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti.

1.         INFORMAZIONI SANITARIE

Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni relative a:

-           situazioni climatiche,

-           profilassi, vaccinazioni, patologie locali,

-           Istituti di cura, medici specialisti,

-           cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del Paese di destinazione del Viaggio,

la Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà le informazioni richieste.

2.         CONSIGLI DI UN MEDICO

Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, abbia necessità di parlare per telefono con un medico per avere consigli in merito alla patologia in corso, la Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà i consigli medici richiesti.

3.         TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di essere trasferito presso il più vicino Istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società, tramite la Centrale Operativa,  provvederà ad inviare un’autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo.

4.         INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE

Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, venga ricoverato in un Istituto di cura, la Società, tramite la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi familiari, stabilirà un collegamento tra i propri medici di guardia della Centrale Operativa ed i medici che hanno in cura l’Assicurato sul posto, mantenendo informati i familiari sull’evoluzione del quadro clinico.

5.         INVIO MEDICO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato necessiti di essere visitato da un medico generico presso la propria Residenza in Italia, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti nel periodo compreso fra la data di iscrizione al Viaggio e la data di partenza e qualora i medici di guardia della Centrale Operativa lo giudichino necessario, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad inviare, tenendo a proprio carico l'onorario, un medico generico reperibile nella zona in cui risiede l'Assicurato. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze, a giudizio dei medici di guardia della Centrale Operativa, lo rendessero necessario, la stessa provvederà ad organizzare, tramite ambulanza, il trasferimento dell’Assicurato in un pronto soccorso. I costi dell’ambulanza sono a carico della Società.

6.         SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

Qualora a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti in Viaggio emerga la necessità che l'Assicurato si debba sottoporre ad una visita specialistica, la Società, tramite la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnalerà all’Assicurato un medico nella zona in cui esso si trova. Ove non fosse disponibile alcun medico specialista, la Società, tramite la Centrale Operativa, potrà segnalare un medico generico. Il costo della visita rimane a carico dell'Assicurato.

7.         RECAPITO MEDICINALI URGENTI

Qualora, nel corso di un Viaggio all’estero, una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta all’Assicurato dal medico curante, fosse introvabile sul posto, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali nonché eventuali limitazioni in tema di commercializzazione e distribuzione del farmaco prescritto, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà a fargli pervenire quanto necessario con il mezzo più rapido.

La Società tiene a proprio carico le sole  spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimane a totale carico dell’Assicurato il quale provvederà a rimborsare l’importo dovuto alla Società al suo rientro dal Viaggio. La prestazione non è operante qualora siano reperibili in loco specialità equivalenti oppure se le specialità richieste non siano registrate in Italia.

8.         RIENTRO SANITARIO

Qualora l’Assicurato in Viaggio venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Centrale Operativa, previo consulto con i medici curanti sul posto, ritengano necessario un suo trasferimento dal luogo del Ricovero ad un Istituto di cura prossimo alla sua Residenza, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia dell’Assicurato, la Società, tramite la Centrale Operativa,  definirà le modalità del rientro e provvederà a:

a)         organizzare il trasferimento dell’Assicurato con mezzo idoneo a scelta della Società (aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone letto o autoambulanza); il trasferimento dell’Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo esclusivamente da tutti i Paesi definiti Europa; da tutti gli altri Paesi il trasferimento, ove necessario,  avverrà esclusivamente, a scelta della Società,  con aereo di linea, eventualmente barellato, limitatamente ai casi in cui le condizioni dell’Assicurato lo permettano.  Diversamente non si darà luogo ad alcuna prestazione o Indennizzo;

b)        assistere l’Assicurato, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato sono a carico della Società, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto.

Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie, gli infortuni e le malattie che non impediscano all’Assicurato di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

9.         TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE

Qualora l’Assicurato in Viaggio abbia manifestato la sintomatologia caratteristica di Malattia da decompressione o di embolia gassosa arteriosa a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, la Società, tramite la Centrale Operativa e sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici ed il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto sanitario dell’Assicurato infortunato dal luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario iperbarico più vicino utilizzando, compatibilmente alle disponibilità locali, il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni dell’Assicurato.

Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico.

Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 5.200,00.

10.      RIENTRO DEL CONVALESCENTE

Qualora l’Assicurato in Viaggio sia impossibilitato a rientrare alla sua Residenza con il mezzo inizialmente previsto, in quanto convalescente a seguito di un Infortunio o un Ricovero per Malattia improvvisa, la Società, tramite i medici di guardia della Centrale Operativa, d’intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro e provvederà a:

a)         organizzare il trasferimento dell’Assicurato convalescente alla sua Residenza con il mezzo più idoneo: autoambulanza, aereo di linea (in classe economica), treno (in prima classe);

b)        assistere, se necessario, l’Assicurato convalescente durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto (e che lo accompagnano), sono a carico della Società.

11.      RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO

Qualora si renda necessario il “Rientro sanitario” dell’Assicurato o il “Rientro del convalescente” oppure “Trasporto salma” purché organizzati dalla Società tramite la Centrale Operativa, la Centrale Operativa stessa organizzerà e la Società terrà a proprio carico, fino ad un massimo di € 1.000,00  complessivi e per evento, anche il rientro (contestuale o meno) dei familiari o di un solo Compagno di viaggio purché, in entrambe le ipotesi, siano assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio.

La Società avrà facoltà di richiedere agli stessi i Documenti di trasporto non utilizzati.

12.      FAMILIARE ACCANTO

Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 10 giorni dalla data del Ricovero e, in assenza di un Familiare sul posto, richieda di essere raggiunto da un componente del suo Nucleo familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest’ultimo un Documento di trasporto, andata e ritorno, tenendo a proprio carico i relativi costi. La Società terrà a proprio carico le spese alberghiere del Familiare (pernottamento e prima colazione) fino a € 80,00 al giorno, per un massimo di 10 giorni. Resta esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Questa prestazione viene fornita in alternativa alla prestazione “Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio”.

13.      RIENTRO DEI FIGLI MINORI

Qualora l'Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa prendersi cura dei figli minori di anni 18 che viaggiano insieme a lui, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio di un componente del Nucleo familiare dell’Assicurato, o di una persona da lui espressamente designata, mettendo a disposizione un Documento di trasporto andata e ritorno per permettergli di raggiungere i minori in loco e riaccompagnarli presso la loro Residenza, tenendone a carico i relativi costi.  Sono escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

14.      RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l’Assicurato in Viaggio debba ritornare alla sua Residenza prima della data programmata, per l’avvenuto Ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di un Familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il viaggio di rientro, mettendo a disposizione dell’Assicurato un Documento di trasporto tenendo a proprio carico il relativo costo.

La Società ha il diritto di richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante l’evento che ha dato luogo alla prestazione.

15.      TRASPORTO DELLA SALMA

La Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell’Assicurato deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura nel suo Comune di Residenza, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative all’eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre. Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Società, tramite la Centrale Operativa, metterà inoltre a disposizione di un componente del Nucleo familiare dell’Assicurato un Documento di trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma.

Sono escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Il Massimale complessivo a carico della Società per il trasporto della salma ed il Viaggio del Familiare è di €  5.200,00.

16.      INVIO SOMME DI DENARO

Qualora l'Assicurato in Viaggio debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità e non gli sia possibile farne fronte direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Centrale Operativa, chiederà all’Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l’importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l’importo suddetto all’Assicurato.

17.      INVIO CAUZIONE PENALE

Qualora l'Assicurato in Viaggio all'estero si trovi in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo e sia tenuto a pagare una cauzione penale per la sua liberazione, la Società, tramite la Centrale Operativa, chiederà all’Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l’importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l’importo suddetto all’Assicurato.

18.      TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Qualora l’Assicurato in Viaggio si trovi in stato di necessità o venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo e per questi motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà all’inoltro di tali messaggi.

19.      INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora l’Assicurato, in Viaggio, venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

20.      PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia e le condizioni di salute, certificate dai medici di guardia della Centrale Operativa previa informativa con i medici curanti, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua Residenza nella data prestabilita, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare l’eventuale prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese (camera e prima colazione) per un massimo di 5 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo di € 100,00 giornaliere per Assicurato ed un massimo di  € 500,00  per periodo assicurativo.

E’ esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

21.      SPESE TELEFONICHE

Qualora l’Assicurato sostenga delle spese telefoniche per attivare la Centrale Operativa al fine di richiedere le prestazioni di Assistenza previste, la Società rimborserà tali spese (purché documentate), fino alla concorrenza di un importo massimo di € 100,00 per Assicurato.

 

B) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Oggetto della garanzia

La Società, in caso Malattia improvvisa od Infortunio, purché risultanti da certificazione medica che ne attesti la patologia, assicura, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo, il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia ed a condizione che tale Viaggio sia organizzato dal Contraente.

Massimali e limiti

La garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale previsto in Polizza e riportato sul Certificato assicurativocon le seguenti limitazioni:

·        rette di degenza: fino a € 250,00 al giorno;

·        spese di autoambulanza: fino a € 150,00;

·        cure odontoiatriche conseguenti ad Infortunio: € 150,00.

Il Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo è valido ed operante per l’intero periodo di durata del Viaggio e, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell’efficacia contrattuale.

a)         Limitatamente agli Assicurati residenti in Italia, qualora abbiano usufruito della prestazione “Trasferimento per incidente da decompressione”, la Società rimborserà  le spese per terapie iperbariche sostenute dopo il rientro, in un Istituto di cura in Italia, purché prescritte da un Medico specialista ed effettuate entro 40 giorni dall'evento che ha causato la Malattia da decompressione o l'embolia gassosa arteriosa, fino ad un massimo di € 250,00.

b)        Per i casi di Ricovero di durata superiore a tre giorni, qualora la Centrale Operativa non sia stata informata del Ricovero stesso entro 24 ore dall’evento, sarà applicato uno Scoperto del 30% sull’importo indennizzabile a termini delle condizioni d’Assicurazione.

c)         Per i sinistri verificatisi in Italia, qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o sia garantito da altra Assicurazione per il rimborso delle spese mediche, la presente Polizza è operante soltanto per le spese mediche non risarcite dalle altre assicurazioni e rimaste a carico dell'Assicurato stesso.

d)        Il Massimale per Sinistro che veda coinvolti più Assicurati è fissato in € 520.000,00.

Franchigia

L’Indennizzo che, in caso di Sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato a termini di Polizza, verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia relativa di € 50,00 per ogni Sinistro. Tale Franchigia relativa sarà applicata soltanto se l’ammontare del danno è pari od inferiore alla Franchigia stessa. Ne consegue che tutti i sinistri di entità superiore (entità determinata in base ai criteri contrattualmente previsti) saranno integralmente indennizzabili.

Determinazione del danno

-           Pagamento diretto

Nel caso in cui l’Assicurato debba essere ricoverato all’estero e l’Indennizzo delle spese che andrà a sostenere si prevede debba superare € 500,00, l’Assicurato stesso (o chi per esso) potrà rivolgersi alla Centrale Operativa la quale prenderà in carico tale segnalazione e la trasmetterà alla Società perché provveda a pagare direttamente l’importo delle prestazioni (alle condizioni e nei limiti contrattualmente previsti) alla struttura sanitaria ove è ricoverato l’Assicurato. La Società, nel caso abbia effettuato pagamenti che, anche a posteriori, dovessero risultare per qualsiasi motivo non dovuti, si riserva il diritto di richiedere all’Assicurato la restituzione di dette somme e l’Assicurato riconosce esplicitamente tale diritto e si impegna a rimborsare quanto dovuto alla Società.

-           Pagamento indiretto

In tutti gli altri casi, la Società, valutata la documentazione pervenuta, procederà alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento, qualora sussistano tutte le condizioni per l’operatività della garanzia. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Italia e calcolato al cambio ufficiale di chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese mediche.

L’Assicurato, a richiesta della Società, dovrà inoltre fornire probante documentazione del rispetto delle Leggi anti-riciclaggio e bancarie ed in assenza di ciò la Società non procederà alla liquidazione del Sinistro.

C) RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIAGGIO

Oggetto dell’assicurazione

La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio e soggiorno organizzati dal Contraente avvenuti nel periodo di validità della garanzia. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio e soggiorno assicurato.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, ai fini dell’Assicurazione di responsabilità civile: il coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Massimali e franchigia

Il Massimale assicurato e riportato sul Certificato assicurativo, si intende operante per Sinistro, per il periodo della durata della singola copertura e per Assicurato ed è pari ad €  50.000,00.

Il Massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

In ogni caso resta a carico di ciascun Assicurato una Franchigia fissa di

€ 150,00.

Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell’Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito. Qualora la somma, comprensiva di ogni spesa legale, dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

 

SEZIONE IV -  ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante per:

Esclusioni operanti per tutte le garanzie

a)      atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

b)      eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità (fatto salvo quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio se operante);

c)      sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

d)      abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

e)      malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;

f)       atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave.

Resta inoltre inteso che si intendono esclusi i sinistri avvenuti al di fuori del periodo di Viaggio organizzato dal Contraente.

Esclusioni operanti per la garanzia assistenza

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, resta inteso che l’Assicurazione non è operante per:

a)         ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza di situazioni patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;

b)        malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere;

c)         malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell’impotenza;

d)        sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall’autorità sanitaria del Paese di destinazione;

e)         per sinistri accaduti durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa.

Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in Polizza che l’Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Centrale Operativa.

Esclusioni operanti per la garanzia rimborso spese mediche

L'Assicurazione non è operante per :

a)         ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;

b)        malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere;

c)         malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell’impotenza;

d)        spese mediche sostenute per infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei nonché infortuni durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa;

e)         sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall’autorità sanitaria del Paese di destinazione.

Sono escluse dal rimborso anche le spese mediche sostenute:

f)          dopo il termine del Viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria Residenza (salvo quanto diversamente specificato alle singole garanzie);

g)        per cura o eliminazione di difetti fisici, malformazioni congenite e/o di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi nel corso della copertura), per acquisto ed applicazioni di apparecchi ortopedici e protesici in genere, per acquisto di occhiali e/o lenti a contatto,  per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti;

h)        per cure dentarie od applicazioni di protesi dentarie non conseguenti ad Infortunio.

Esclusioni operanti per la garanzia responsabilità civile in viaggio

L'Assicurazione non è operante per sinistri:

a)         derivanti dalla proprietà, possesso, impiego, guida e circolazione di veicoli a motore, natanti e/o aeromobili e/o trasporti in genere;

b)        a cose che l’Assicurato, o suoi familiari, abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

c)         derivanti da atti volontari, premeditati od illegittimi provocati o compiuti dall’Assicurato;

d)        causati da animali posseduti o custoditi dall’Assicurato e/o suoi familiari;

e)         inerenti all’attività professionale dell’Assicurato nonché quelli derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di attività sportiva.

 

SEZIONE V - OBBLIGHI  IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro l’Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.

Inoltre l'Assicurato, o chi per esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione sottoscritta per il consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili in base al D. Lgs. 196/2003.

 

A)       ASSISTENZA

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’Assicurato, o chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale Operativa al momento del Sinistro.

Di conseguenza, in caso di Sinistro, per ottenere la fornitura delle garanzie di Assistenza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare per telefono, telefax, telex, telegraficamente, la Centrale Operativa ai seguenti numeri:

numero verde 800 090 404

per chiamate dall'estero+39 02 66 16 56 74

telefax   +39 02 66 10 09 44

e comunicare:

a)         le generalità complete dell’Assicurato ed un recapito telefonico;

b)        l’indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;

c)         il numero riportato sul Certificato assicurativo;

d)        la prestazione richiesta.

LAssicurato si obbliga inoltre:

e)         a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società;

f)          a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;

g)        a produrre, su richiesta della Società, copia conforme all’originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l’intervento eseguito;

h)        a fornire, su richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Per usufruire della prestazione “Spese telefoniche” l’Assicurato deve inviare alla Società i giustificativi delle spese sostenute dai quali risulti che il numero chiamato e la spesa sostenuta si riferiscono ai contatti con la Centrale Operativa.

 

B) RIMBORSO SPESE MEDICHE

In caso di Sinistro  l'Assicurato, o chi per esso,  deve:

a)         in caso di Ricovero informare la Centrale Operativa entro 24 ore dall’evento, con le modalità precedentemente indicate;

b)        darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il suo recapito e facendo pervenire anche copia del Certificato assicurativo;

c)         far pervenire alla Società il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell’intervento eseguito nonché la prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati e le ricevute, in originale, delle spese sostenute;

d)        far pervenire alla Società copia del Certificato assicurativo.

LAssicurato si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e, su richiesta della Società, a fornire ogni documentazione e a sottoporsi agli accertamenti medici necessari a provare il diritto al rimborso delle spese sostenute nonché a fornire alla Società qualsiasi altra documentazione comprovante l’evento.

 

C) RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIAGGIO

L’Assicurato si obbliga a non compiere atti di transazione con Terzi danneggiati né accertare il riconoscimento di responsabilità, senza il preventivo consenso della Società. Si obbliga a denunciare con precisione i fatti, indicando le generalità dei danneggiati e dei testimoni, le date ed i luoghi e comunque a fornire tutti i documenti, atti e notizie relativi al Sinistro, unitamente a copia del Certificato assicurativo.

 

Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate a:

ASSIMOCO S.p.A. - Servizio Liquidazione Sinistri

c/o ACI Global S.p.A. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano

 

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’Assicurato, o chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale Operativa al momento del Sinistro

 

La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione attinente il Sinistro denunciato, necessaria per una corretta valutazione della richiesta di rimborso.

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Assimoco.S.p.A. (di seguito la “Società”) in qualità di “Titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali .

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano -dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge -e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla

fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano -in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d.“catena assicurativa” .

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici

trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

C) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati9 dalla nostra Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero -che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa10; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

D) Diritti dell’interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento11. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Assimoco S.p.A. – Direzione Tecnica Danni – Centro Direzionale “MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto -Via Cassanese, 224, Segrate (MI), tel.02/26962441; fax 02/26962466; e mail direzionedanni@assimoco.it12

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa” -apponendo la Sua firma.

 

NOTE

a)   Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

b)  La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

c)   Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7 punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7 punto f e punto g ).

d)  Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

e)   Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

f)    Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

g)  Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

a)         assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

b)        società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);

c)         società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

d)        ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio all’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;

e)          organismi consortili propri del settore assicurativo -che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:

-           assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

-           assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito; -assicurazioni furto: ULAV Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 -Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;

-           assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;

-           assicurazioni r.c. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

-           assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l’indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell’interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest’ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 -Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

-           -assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d’Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 -Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;

f)          CONSAP -Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP -Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

g)        nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 -Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all’art. 226 cod. strad., gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 -Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Pr ovincie, 196 -Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato);Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.;VV.FF;VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

h)  I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

i)   Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.

j)         Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d.“catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7 punto b).

k)        Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

l)         L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.

 

 

 

 



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